ho deciso di restare in questa terra perchè non trovo giusto che qualcuno la devasti senza che nessuno si opponga.

Eccomi

Utente: nunzia1978
Nome: nunzia lombardi
per passione, o meglio per difesa, mi occupo di gestione di rifiuti. la mia terra, marigliano, compresa tra acerra, nola e giugliano nel napoletano, è diventata la pattumiera d'italia e del mondo.il tentativo attraverso le foto ed i post su questo blog è di raccontare ciò che accade qui. nell'ultimo anno ho collaborato ad un libro scritto da bernardo iovene "Campania infelix" edito da rizzoli

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giovedì, 28 febbraio 2008
iter bruscino

ecco, stamane abbiamo partecipato come comitato per la tutela del diritto alla salute alla conferenza dei servizi circa la ditta ecologia bruscino, insieme all avvocato Rubbio.
abbiamo appreso che la conferenza non aveva ragione di eistere visto che il procedimento che si intendeva modificare non era ancora ulimato, anche se avviato nel 2004 dalla ditta stessa.
quindi 0 a 0.
si riparte tra qualche tempo.

Postato da: nunzia1978 a 16:20 | link | commenti
ecologia bruscino, bruscino

le competnze di ciasuno

fnalmente ci siamo dati i compiti da fare: ieri sera insieme all'avvocato Armano ci siamo distribuiti compiti e ci siamo organizzati per contrastare questo scarico di rifiuti "autorizzaro" ma anche tutto ciò  gli abusivi.
eravamo io, Piera, Roberto, Salvatore, Seastiano,Antonio, Daniele, Mimì (non metto i cognomi perchè non ho chisto loto se avrebbero voluto comparire) ed altri di cui non conosco inomi.
abbiamo organizzato una strategia d'azione che ci permette di sfruttare al meglio le competenze di ciascuno. siamo una squadra.
credo che quaora dovessimo perdere questa battaglia, tutto ciò è servito a copnoscersi ed a avvicinarsi per combattere crmini che fin ora ciscuno osservava e criticava da casa sua.
adesso stiamo facendo unione.
GRAZIE di cuore, da stamattina siamo più pronti ad affrontare il malaffare... e credo che già oggi si vedrà qualche risultato.

Postato da: nunzia1978 a 07:32 | link | commenti (4)

martedì, 26 febbraio 2008
bruciato l'impiano d stoccaggio rifiuti a marigliano

incendio sito di stoccaggio

Postato da: nunzia1978 a 07:35 | link | commenti

lunedì, 25 febbraio 2008
ripreso il presidio a boscofangone stasera alle ore 22,00

questa sera dopo una lunga riunione nella sala consilare abbiamo decido di seguire gli amici di Polvica che da oggi hanno rioccupato il presidio a boscofangone.
lì c'è un container, legna acqua e luce.
si preparano dei turni per restare.
si sta cercando di mobilitare gente per il momento opportuno, cioè l'arrivo dei camion

Postato da: nunzia1978 a 01:29 | link | commenti (1)

domenica, 24 febbraio 2008
Sita e Jucci

grazie per il commento, veramente utile, soprattutto perchè sapevo che invece SITA era attivo e funzionante.
chiedo una coertesia a chi scrive commenti, soprattutto se così qualificati come l'ultimo, perchè non lasci una tua mail, anche inviandola in forma privata? puoi scrivere a nulombar@hotmail.com
rispetto ai nomi che tu nomini ho qualche perplessità: IUCCI per il passato non ha brillato per attenzione ambientale. ricordate la questione FANGHI DEL SARNO NELLA CAVE DEL NOLANO?
allora come comitato accendemmo la micca e si svelarono le carte che erano circalate tra la procura di Nola, (Izzo) e il commissario del Sarno (Jucci)
scrivo di dotto il link all'audizione in commissione bicamenrake proprio su questo pasticcio
www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenbic/39/2006/0110/s020.htm

www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenbic/39/2006/0111/s040.htm

Postato da: nunzia1978 a 15:49 | link | commenti
sita

sabato, 23 febbraio 2008
a proposito di tecnologie...

molti dicono che servirebbe l esercito per controllare la noztra zona ( anche io ho dichiarato questo tempo fa) invece esistono già sistemi di controllo satellitare già attivi in campania per controllare l territorio scostantemente, perchè non vengono adoperati?
esiste infatti il Sistema Informativo Tutela Ambiente copio dal sito ufficile:

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare, attraverso le più moderne tecnologie in tema di trattamento di dati ed immagini territoriali, il potenziamento delle capacità di prevenzione e contrasto al crimine nei seguenti settori:

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di elaborazione e gestione delle informazioni finalizzate al sostegno efficace alle attività operative attraverso la creazione di un vasto e completo insieme di immagini territoriali, aeree e satellitari, e la costituzione di una componente specializzata nell'elaborazione delle stesse, in modo da fornire risultati immediatamente utilizzabili anche dall'utenza non esperta.
Il campo di applicazione del sistema è limitato, momentaneamente, al territorio del Mezzogiorno d'Italia, includendo solo le regioni comprese nell'Obiettivo 1 del P.O.N. 2000-2006, ma sarà presto esteso al restante territorio nazionale.

  il comune lo adepera?

Postato da: nunzia1978 a 22:15 | link | commenti (3)
sita

marfella ad anno zero

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Postato da: nunzia1978 a 09:48 | link | commenti

anno zero

www.annozero.rai.it/R2_popup_articolofoglia/0,,1067115%5E1074647,00.html#

Postato da: nunzia1978 a 01:42 | link | commenti (1)
nunzia lombardi

sant'arcangelo chiede aiuto

Siamo un comitato civico, nato da circa 8 mesi a seguito del decreto legge dove individua i 4 siti di discarica nella regione campania.
Un piccolo paese di 620 anime per circa 80 % di ultra sessantenni nella provincia di Benevento.
Oggi sul comando supremo di De Gennaro stiamo subendo una mega discarica di due vasche di 450.000 m3 cadauna su di un suolo di 9 kmq. di territorio.
Individuata su di un suolo a dissesto idrogeologico, sismicità di 1° categoria, già in passato sede di due discariche , di cui una creata dal comune stesso a uso del fabbisogno del paese, l'altra costruita e gestita dal consorzio Napoli 3 e gestita ancora oggi per il prelievo di percolato dalla FIBE.
 Il comitato si sta chiedendo è mai possibile su un territorio delle su citate condizioni.subire in questi momenti  l'ennesima violenza da parte dello Stato su un territorio che ha già dato alle emergenze del passato? Chiediamo aiuto e consigli come evitare questa ennesima scelleratezza e irresponsabilità delle istituzioni ?
Saremmo grati di riceve consigli e aiuti affinché ciò non avvenga. Siamo pochissime anime per effettuare proteste significative e poi sappiamo a priori che di ai manganelli di De Gennaro, come è avvenuto a Savignano Irpino, a tre ponti di Montesarchio, a difesa grande di Ariano, potremmo fare ben poco all'opporci di tali soprusi e violenze del territorio e delle persone che lo abitano.
Fiduciosi che tale appello sia preso in considerazione, aspettiamo suggerimenti o consigli per come organizzarci legalmente per opporci alle già presenti trivelle di sondaggio del De Gennaro. AIUTATECI SE POTETE ve ne saremmo grati
Gianni Farese membro del comitato Codisam di S.Arcangelo Trimonte BN
 e- mail del comitato
 codisam@libero.it
Nella nostra disperazione CHIEDIAMO AIUTOOOOOOOOO
Gianni Farese

Postato da: nunzia1978 a 01:29 | link | commenti (1)

giovedì, 21 febbraio 2008
acqua inquinata, i lavori proseguono a marigliano

Il sindaco Felice Esposito Corcione ha appena consegnato ai rappresentanti del Commissario straordinario De Gennaro i risultati dei campioni d’acqua prelevati dal Comune ed analizzati da un laboratorio privato. I campioni sono risultati alterati da sostanze organiche ed inorganiche.

I rappresentanti di De Gennaro non hanno comunque riconosciuto la validità delle analisi eseguite da un privato ed hanno affermato la necessità di ripetere le analisi affidandole ad un organismo pubblico.

Il Sindaco si sta recando in aula consiliare per comunicare questa notizia ai cittadini riuniti in assemblea.

www.cliccamarigliano.com

Postato da: nunzia1978 a 15:03 | link | commenti (1)

mercoledì, 20 febbraio 2008
GIOVEDì SERA ANNO ZERO

le prossime puntate
emergenza rifiuti e malasanità

Due dei temi che tratteremo nelle prossime puntate sono:

- emergenza rifiuti in Italia

- malasanità e legge 194

RAI DUE ORE 21,00

Postato da: nunzia1978 a 13:43 | link | commenti (3)

sala consiliare occupata

la sal consiliare del comune di marigliano è stata occupata da alcuni manifestanti.
si chiedono i risultati delle analisi fatte dal commissariatao, le analisi effettuate dal comune sulle matrici acqua e suolo, un incontro con de gennaro.
intanto si stanno raccogliendo i certificati elettorali... visto che sono calpestati i nostri diritti più elementari

Postato da: nunzia1978 a 08:25 | link | commenti

lunedì, 18 febbraio 2008
convegno ambiente e territorio

CONVEGNO


























Immagine 2

Postato da: nunzia1978 a 21:43 | link | commenti (1)

rifiuti o errore di fabbricazione? the economist

17 febbraio 2008

Oltre la raccolta differenziata, un modello che può sostituire gli
inceneritori
Riciclaggio a valle e nuove tecnologie

The
Economist

Un fondamentale articolo dell'Economist racconta
l'evoluzione del riciclaggio dei rifiuti negli Stati Uniti. Grazie ad
impianti tecnologicamente avanzati la raccolta combinata permette costi
minori e maggiore efficienza. Le varie tipologie di rifiuto sono
separate a valle e riciclate direttamente. E la percentuale non
riciclabile dipende esclusivamente da errori di progettazione a monte.
"I rifiuti non sono altro che un difetto di fabbricazione".



I
primi programmi di raccolta differenziata erano basati sul sistema
monomateriale: i cittadini dovevano mettere carta, vetro e lattine in
contenitori separati. Oggi, invece, le amministrazioni comunali
scelgono sempre più la cosiddetta raccolta multimateriale o combinata,
che prevede il conferimento di più tipi di rifiuto in un unico
contenitore e la successiva separazione.

Circa 700 dei 10.000
programma di raccolta differenziata degli Stati Uniti usano ormai
questo approccio, spiega Kate Krebs, direttore esecutivo della
statunitense National recycling coalition. Ma questa raccolta semi-
indifferenziata è vista con sospetto dai cittadini: molti pensano che
quando i materiali non sono separati all’origine finiscono
semplicemente in discarica o vengono inceneriti.

Tuttavia il ritorno
alla combinata è stato favorito dallo sviluppo di tecnologie capaci di
identificare e separare i materiali in modo autonomo. La raccolta
combinata rende più pratico è conveniente il compito dei cittadini. Il
risultato è che una maggiore quantità di materiale viene sottratta al
normale flusso dei rifiuti. Qualche anno fa San Francisco è passata dal
sistema di raccolta monomateriale a quello multimateriale e oggi
ricicla il 69% dei rifiuti, una delle percentuali più alte degli Stati
Uniti.

Ad eccezione dei rifiuti verdi (scarti di giardino) e dell’
umido, tutti i materiali riciclati raccolti a San Francisco sono
separati in un megaimpianto di 18.000 metri quadri che dà lavoro a 155
persone. Il complesso, gestito dalla Norcal Waste Systems, ha aperto
nel 2003, è costato 38 milioni di dollari e ogni giorno tratta in media
750 tonnellate di carta, vetro e metalli.

Quando i mezzi che
effettuano la raccolta arrivano all’impianto, i materiali sono
scaricati su un grande nastro trasportatore che li porta fino ad una
stazione di cernita manuale. Qui i rifiuti sono controllati da
operatori che rimuovono borse di plastica, grandi pezzi di cartone ed
altri oggetti che potrebbero danneggiare o bloccare le macchine
separatrici.

Il cartone ondulato e la carta sono pressati ed imballati
per la vendita. Bottiglie e contenitori di plastica sono separati
manualmente: i tipi di materiale plastico più comuni, il PET (la
plastica per le bottiglie) e l’HDPE (usato per i tubi ed i
contenitori), sono separati dal resto che finisce in un unico
contenitore.

Quindi un magnete estrae dal mucchio tutti i rifiuti che
contengono materiale ferroso (di solito barattoli o lattine). I
materiali non ferrosi (quasi sempre lattine in alluminio), invece, sono
espulsi per mezzo di un sistema basato su campi magnetici e che spinge
proiettandoli in aria e catapultandoli fuori dal cumulo degli altri
rifiuti.

Il vetro, infine, è separato manualmente e diviso in base al
colore: trasparente/incolore, marrone, ambra o verde. “A ogni carico, l’
intero processo di selezione e smistamento dura circa un’ora”, spiega
Bob Besso, responsabile del programma di riciclaggio gestito dalla
Norcal per San Francisco.



Sistemi automatizzati
Tutti gli impianti
di riciclaggio chiedono ancora l’intervento di esseri umani, ma i
gestori investono sempre di più in tecnologie che automatizzano il
processo. Lo sviluppo di questi sistemi è cominciato nei primi anni ’
90, quando la Elopak, un produttore norvegese di contenitori per
bevande in materiali poliaccoppiati (cartone rivestito in plastica),
cominciò a temere che avrebbe dovuto sborsare grosse cifre per
soddisfare le nuove norme tedesche ed europee che facevano ricadere sui
produttori i costi per lo smaltimento dei propri imballaggi.

Per
ridurre i costi associati al ciclo di vita dei propri prodotti, la
Elopak cercava un sistema automatico per separare i suoi contenitori
dal resto dei rifiuti. Ricorse all’aiuto del Sintef, un centro di
ricerca norvegese, e nel 1996 vendette in Germania il suo primo
separatore ad infrarossi.

In seguito l’unità di un tale che produceva
questi impianti fu trasformata in un’azienda autonoma, la TiTech. Oggi
sono installate in tutto il mondo più di 1000 unità TiTech. Per
individuare i materiali da separare, questi impianti si affidano alla
spettroscopia. I rifiuti di carta e di plastica sono distribuiti su un
nastro trasportatore in un unico strato. Quando viene colpito dal
fascio di luce di una lampada alogena, ogni materiale riflette una
specifica combinazione di raggi infrarossi che permette di
identificarlo. Analizzando i dati inviati da uno specifico sensore, un
software e termina il colore, la tipologia, la forma e la posizione di
ogni rifiuto.

Quindi attiva dei getti d’aria per spingere i rifiuti su
un altro nastro trasportatore o su un cassonetto. Il sistema consente
di separare numerosi tipi di carta, plastica o materiali misti con una
precisione vicina al 98 %.

Il processo di valorizzazione e
rigenerazione usato per trasformare i materiali di scarto in materie
prime secondarie è semplice e diretto: i metalli e il vetro sono
frantumati, la carta viene ridotta in pasta. Ma mentre metalli e vetro
possono essere rifusi quasi all’infinito, la carta può essere riciclata
massimo sei volte.

Per le materie plastiche ricavate dai combustibili
fossili la faccenda è diversa. Nonostante le numerose novità, le
plastiche che sono suddivise in una folta schiera di tipologia e
categorie che nella maggior parte dei casi devono essere trattate
separatamente.

Nel 2005 meno del 6 % dei rifiuti in plastica è stato
recuperato negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il PET, nel settore
alimentare ci sono già delle forme di recupero diretto “da bottiglia a
bottiglia”. Spesso, la plastica viene trasformata in altri
sottoprodotti. Alcuni paesi impongono alle aziende di ritirare i
prodotti elettronici e di consumo contenenti di plastica difficile da
riciclare usati e di provvedere alla loro riciclaggio. […]



Un
difetto di fabbricazione
In genere è l’ostacolo più importante allo
sviluppo di una filiera di riciclaggio è il fatto che gran parte dei
prodotti è realizzata senza pensare al suo recupero. Per rimediare
servirebbe una riorganizzazione dei processi industriali, sostiene l’
architetto Pilliamo McDonough, autore nel 2002 del saggio “Dalla culla
alla culla. Come conciliare tutela dell’ambiente, equità sociale e
sviluppo” (Blu edizioni, 2003).

McDonough propone di creare filiere di
produzione a circuito chiuso in cui i materiali usati sono ogni volta
riutilizzati nei successivi cicli produttivi senza che diventino
rifiuti. Per farlo bisogna che ogni prodotto sia progettato per essere
riciclabile e deve essere realizzato solo con materiale riutilizzabile
all’infinito o smaltibile senza rischi per l’ambiente.

Queste idee
hanno trovato una prima applicazione nel settore degli imballaggi nella
grande distribuzione negli Stati Uniti. E chiaro nel campo del
riciclaggio c’è ancora ampio spazio per le innovazioni.

Se ha fatto
nel giusto modo il riciclaggio conviene consente davvero di risparmiare
energia e materie prime e di ridurre l’inquinamento. Ma oltre a
riciclare di più è fondamentale farlo meglio. L’evoluzione tecnologica
ed il costante sviluppo di nuovi materiali lasciano ben sperare per
futuro. Le ampie possibilità di miglioramento ci permettono di essere
ottimisti.

Dopo tutto, conclude Kate Krebs, “i rifiuti non sono altro
che un difetto di fabbricazione”.


Autore: The Economist

Postato da: nunzia1978 a 21:32 | link | commenti

venerdì, 15 febbraio 2008
intervista su arcoiris

movies10.arcoiris.tv/movies/arco_napoli/marigliano_big.wmv

Postato da: nunzia1978 a 15:20 | link | commenti (4)

assise di domenica

Domenica 17 febbraio 2008 alle ore 10.30 in Palazzo Marigliano alla via S. Biagio dei Librai 39, presso il Teatro Tinta di Rosso, si riuniranno le Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia per discutere il seguente tema: “Giugliano: Campania Infelix. Il disastro ambientale e sanitario di Taverna del Re”.
Interverranno Giuseppe Comella, primario oncologo Istituto “G. Pascale”, Antonio Marfella, tossicologo oncologo Istituto “G. Pascale”, Giovan Battista de’ Medici, geologo Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Franco Ortolani, geologo Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il Sindaco di Giugliano Francesco Taglialatela, l’assessore all’Ambiente del Comune di Giugliano Giuseppe Di Girolamo e Pina Elmo, rappresentante dell’associazione Attac di Giugliano. L’incontro sarà preceduto dalla proiezione del filmato “Inquinati” di Pino Faiello.

Postato da: nunzia1978 a 15:13 | link | commenti

giovedì, 14 febbraio 2008
una sentenza storica per me: AMBIENTE LIFE NON APRE

n. 566/08 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, composto dai signori magistrati:
Antonio Guida                         Presidente
Fabio Donadono                                 Consigliere
Francesco Guarracino              Primo referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3825/07, proposto dalla Centro Ambiente Life s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Rosaria Longobardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Ferdinando Scotto, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via Caracciolo n. 15
CONTRO
-         la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Miani, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81
-         il Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Irene Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Riviera di Chiaia n. 61;
-         ASL Napoli 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rosa Anna Peluso e Chiara Di Biase, domiciliati, ai sensi dell'art. 35, co. 2, della legge 26.6.1924, n. 1054, presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
-         l’Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del presidente pro tempore della Giunta Provinciale dott. Riccardo Di Palma, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Di Falco e Paola Cosmai, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti n. 1;
-         l’A.R.P.A.C., in persona del direttore pro tempore, non costituitosi in giudizio;
-         il Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute, in persona del presidente Nunzia Lombardi, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Biamonte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Duomo n. 348;
per l’annullamento
-         del decreto dirigenziale n. 152 del 18.4.2007, con il quale il dirigente dell’Area Generale di Coordinamento 5 – Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania ha espresso diniego all’approvazione del progetto di “Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi”, proposto dal Centro Ambiente Life S.r.l., da ubicarsi nel territorio del Comune di Marigliano alla Via Ponte delle Tavole;
-         della nota regionale n. 561193 del 28.6.2006 di convocazione della conferenza di servizi per il giorno 14.7.2006;
-         ove occorra, del verbale di conferenza di servizi del 14.7.2006 in uno con le allegate note del dirigente dell’ASL NA/4 e del Sindaco di Marigliano;
-         della nota regionale n. 1059836 del 21.12.2006 di convocazione della conferenza di servizi per il giorno 10.1.2007 e della successiva nota n. 1070151 del 28.12.2006 che ha rinviato la seduta al 15.1.2007;
-         ove occorra, del verbale della conferenza di servizi del 15.1.2007 in uno alle allegate note del Sindaco di Marigliano e del Presidente del Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute;
-         di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
*.*.*
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Marigliano, della ASL Napoli 4, della Amministrazione provinciale di Napoli e del Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 gli avvocati presenti, come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in esame, notificato il 15 giugno 2007 e depositato il 28 giugno successivo, la Centro Ambiente Life S.r.l. (d’ora innanzi: Centro Ambiente) ha impugnato, in uno con gli atti indicati in epigrafe, il decreto dirigenziale n. 152 del 18 aprile 2007 della Area Generale di Coordinamento 5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile della Regione Campania col quale, preso atto delle risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 15 gennaio 2007, non è stato approvato il progetto del Centro Ambiente di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi da ubicarsi nel territorio del Comune di Marigliano alla via Ponte delle Tavole.
Hanno resistito in giudizio la Regione Campania, il Comune di Marigliano, la ASL Napoli 4, l’Amministrazione provinciale di Napoli ed il Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute; non si è costituita, ancorché ritualmente intimata, l’A.R.P.A.C.
Alla camera di consiglio del 25 luglio 2007, fissata per l’esame della domanda di sospensione degli atti impugnati formulata col ricorso, la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.
Sono state depositate memorie.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente contesta la legittimità del diniego, oppostole con il decreto dirigenziale impugnato, di approvazione di un progetto per un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in un opificio sito in zona agricola E del Comune di Marigliano, a suo tempo autorizzato all’esercizio dell’attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non classificabili tossici e nocivi.
Il diniego è motivato in relazione al parere negativo al rilascio della autorizzazione, espresso dalla apposita conferenza di servizi del 15 gennaio 2007, ed alla ritenuta inaccoglibilità delle osservazioni prodotte dalla società ricorrente a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90.
La conferenza di servizi del 15 gennaio 2007 era stata convocata a seguito di una richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla ricorrente all’esito dei pareri negativi già espressi dalle amministrazioni interessate in una precedente conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2006.
Le ragioni addotte in senso sfavorevole all’approvazione del progetto sono incentrate sui profili di incompatibilità dell’opera con la destinazione urbanistica dell’area, situata al di fuori dell’area PIP, in zona agricola “E”, e non servita da una rete fognaria comunale.
Il provvedimento dirigenziale respinge le deduzioni difensive della ricorrente, che muovono dall’assunto che si tratterebbe di un mero rinnovo della precedente autorizzazione, ritenendo doversi osservare le norme che disciplinano il rilascio dell’autorizzazione per nuovi impianti, trattandosi di impianto fermo dall’anno 1995 e di cui si sarebbe progettata una modifica sostanziale; nel merito, pur affermando insussistente un divieto assoluto di localizzazione di un impianto di smaltimento e di recupero rifiuti in zona agricola, sostiene che tale ubicazione sarebbe possibile solo in presenza di una decisione condivisa da tutti i partecipanti alla conferenza di servizi, al contrario di quanto avvenuto nella specie, avendo il Comune, la Provincia e la ASL espresso invece parere non favorevole.
Avverso tali determinazioni la ricorrente deduce plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, affidate ad otto distinti motivi di gravame.
2. Con il primo motivo di ricorso il Centro Ambiente afferma che la Regione Campania avrebbe dovuto adottare la procedura autorizzatoria disciplinata dall’art. 210 d.lgs. 152/06, che non contempla il modulo della conferenza di servizi, anziché quella ex art. 208 d.lgs. 152/06.
L’assunto del Centro si basa su tre argomenti di carattere testuale:
-         l’art. 210, co. 1 primo periodo, del d.lgs. 152/06, il quale stabilisce che “coloro che alla data in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l’autorizzazione alla gestione dell’impianto […] presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall’istanza”: secondo parte ricorrente, la norma implicherebbe la sottrazione alla procedura ordinaria delle istanze di autorizzazione presentate anteriormente alla entrata in vigore della parte quarta del d.lgs. 152/06, come sarebbe avvenuto nel caso di specie;
-         l’art. 210, co. 1 secondo periodo, del d.lgs. 152/06, in base al quale “la procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o ad adibito ad altre attività”: il ricorrente sostenendo che nella specie ricorrerebbero tali condizioni;
-         l’art. 208, co. 16, del d.lgs. 152/06, secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di impatto ambientale”: cosicché, secondo il Centro Ambiente, essendosi completata la procedura di VIA prima dell’entrata in vigore della parte quarta del nuovo testo unico, il procedimento di autorizzazione per cui è causa sarebbe sottratto alla disciplina ex art. 208 e perciò ricadrebbe in quella ex art. 210.
Inoltre col terzo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione è opportuno esaminare congiuntamente, il Centro ricorrente contesta l’assunto che si tratti di un impianto nuovo, soggetto come tale ad autorizzazione alla realizzazione anziché al (solo) esercizio dell’attività, poiché sarebbe invece un impianto preesistente, oggetto di tre provvedimenti di condono edilizio ed a suo tempo autorizzato all’attività di smaltimento rifiuti.
Le questioni necessitano di un breve inquadramento normativo.
Occorre rammentare che la precedente legge di settore prevedeva un sistema di doppia autorizzazione: una autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 27 legge 22/97) ed una autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero (art. 28 l. cit.). Le due autorizzazioni erano distinte, sebbene fosse consentita la presentazione contestuale delle relative istanze e, in tal caso, il rilascio dei due titoli col medesimo provvedimento (art. 27, ult. co.).
Il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha sostituito a questo sistema una autorizzazione unica valevole sia per la realizzazione che per la gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (art. 208).
Nel fare ciò si è ritenuto di dover dettare talune disposizioni di natura transitoria che, a seconda dello stato della situazione autorizzatoria in corso, individuassero la disciplina applicabile.
In questa prospettiva, dunque, l’art. 210, rubricato “autorizzazioni in casi particolari”, sovviene la specifica esigenza di consentire ai soggetti che già avevano conseguito, sotto la legge precedente, la doppia autorizzazione alla realizzazione dell’impianto ed all’esercizio dell’attività, od almeno già ottenuto la prima delle due, di ottenere il rilascio, la modifica o il rinnovo della seconda autorizzazione (i.e., alla gestione dell’impianto o all’esercizio dell’attività che dir si voglia) senza l’inutile duplicazione della prima “fase” autorizzatoria che sarebbe derivata dal ricorso al procedimento proprio della nuova autorizzazione unica, ma avvalendosi di una procedura (quella ex art. 210) che sostanzialmente corrisponde, e non certo a caso, a quella che la l. n. 22/97 stabiliva per l’autorizzazione (soltanto) all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero (art. 28 l. n. 22/97).
L’applicazione dell’art. 210, in altre parole, presuppone in ogni caso il possesso, in conformità all’art. 27 della legge n. 22/97, dell’autorizzazione (alla realizzazione) dell’impianto di smaltimento e recupero. Di quest’ultima non deve esservi discussione, perché la ratio del procedimento ex art. 210 è la stessa di quello ex art. 28 della legge n. 22/97: sicché, qualora si trattasse, invece, di conseguire, modificare o rinnovare anche la stessa autorizzazione dell’impianto, cioè di intervenire non soltanto sul piano del secondo, ma anche del primo dei titoli abilitativi previsti nel sistema della legge 22/97 di doppia autorizzazione, non vi sarebbe ragione alcuna per non applicare il nuovo procedimento di autorizzazione unica, che assorbe i due momenti prima disciplinati negli artt. 27 e 28 della legge 22/97.
Questa ricostruzione è avvalorata, sul piano logico-sistematico, dal fatto che espressamente il legislatore ha assoggettato alla nuova procedura di autorizzazione unica, oltre ai procedimenti già in corso per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto (art. 208, co. 16, con la sola eccezione che la procedura di VIA sia stata già completata), anche gli stessi impianti già autorizzati, quando interessati da modifiche sostanziali che li rendano difformi dal titolo abilitativo già posseduto (art. 208, co. 20).
Il quadro che se ne ricava è chiaro nel sussumere nell’art. 208 d.lgs. 152/06 tutte le ipotesi in cui si faccia questione della vecchia autorizzazione dell’impianto, conservandosi, in via meramente transitoria, una disciplina abilitativa analoga a quella di cui all’abrogato art. 28 l. 22/97 per il solo caso dell’impianto già autorizzato, per il cui esercizio sia stata presentata, prima dell’avvento della nuova legge, istanza volta ad ottenere, variare o rinnovare (soltanto) la relativa autorizzazione alla gestione.
Va, infine, detto che non depone in senso contrario la circostanza che l’art. 210 preveda, al secondo periodo del comma 1, che “la procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività”. Poiché la procedura in questione attiene alla sola autorizzazione alla gestione dell’impianto, infatti, ritenere che in quel caso l’art. 210 trovi applicazione anche se l’utilizzazione per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di un impianto precedentemente adibito ad altre attività non sia stato già autorizzato ex art. 27 legge 22/97 significa, in pratica, concludere nel senso che la realizzazione di un nuovo impianto di recupero o smaltimento rifiuti in un opificio preesistente, quale che ne fosse l’attività (la legge parla infatti genericamente di “altre attività”), non sarebbe sottoposta ad alcuna autorizzazione e così sottratta, ad esempio, alle necessarie valutazioni della compatibilità del progetto con le esigenze territoriali ed ambientali, previste così dall’art. 27 l. 22/97 come dall’art. 208 d.lgs. 152/06.
In realtà, va ribadito che ai sensi dei commi 16 e 20 dell’art. 208 gli impianti sforniti di autorizzazione – perché il relativo procedimento era, al momento della entrata in vigore della nuova normativa, ancora in itinere o perché interessati da modifiche sostanziali che li hanno resi sostanzialmente tali – necessitano di essere autorizzati al pari e con l’osservanza dello stesso procedimento degli impianti nuovi di cui al primo comma; con l’unica eccezione dei procedimenti avviati con istanze presentate ai sensi dell’art. 27 legge 22/97 che abbiano visto già completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Ciò posto su un piano generale, occorre verificare in quale situazione concreta versasse parte ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che la società Centro Ambiente aveva acquistato ad un’asta fallimentare un opificio industriale, con annessi macchinari ed impianti, per lo smaltimento di rifiuti inquinanti civili ed industriali di proprietà della società Centro Ecologico, alla quale con D.P.G.R. Campania n. 13692 del 19 dicembre 1991 era stata a suo tempo concessa l’autorizzazione alla gestione, con validità sino al 9 febbraio 1995, ai sensi dell’art. 6, lett. d), D.P.R. n. 915/82 (che fondava all’epoca la competenza in materia delle regioni).
Dal preambolo del predetto provvedimento, risultava che il progetto di adeguamento dell’impianto in questione era stato già approvato con DGR n. 6425 del 5 dicembre 1989 ai sensi della normativa allora vigente e che le opere previste erano state ultimate, come da attestazione della Provincia di Napoli del 18 ottobre 1991.
Il Centro Ambiente ha chiesto alla Regione Campania, con istanza prot. 013/04 del 22 giugno 2004, il rinnovo della precedente autorizzazione ed una variante al progetto già autorizzato.
Tale istanza non è stata prodotta in giudizio né dalla parte ricorrente, né dall’Amministrazione regionale. Risulta, tuttavia, in più luoghi (doc. 7 della produzione del Centro: istanza di riapertura del procedimento, p. 3 s.; premesse del decreto n. 152/07 impugnato), che la richiesta variante al progetto autorizzato nel 1989 riguardava modifiche nel processo tecnologico di trattamento dei rifiuti.
Dopo un primo arresto del procedimento – archiviato dalla Regione con provvedimento del 23 novembre 2004 prot. 2004.0928119, impugnato in autonomo giudizio dal Centro odierno ricorrente – l’istruttoria era stata riaperta con nota del 13 aprile 2005, prot. 2005.0316699, subordinatamente alla acquisizione in via preliminare del giudizio di compatibilità ambientale, nel dichiarato presupposto che il progetto di variante all’impianto costituisse variante sostanziale.
A ciò prestava acquiescenza il Centro, che sottoponeva il progetto alla Commissione V.I.A. con istanza del 5 ottobre 2005 ed otteneva parere favorevole di compatibilità ambientale con decreto assessorile del 3 marzo 2006, n. 223.
Alla luce di queste ultime circostanze, ritiene il Collegio che possano trarsi due prime conclusioni: da un lato, non potersi più in questa sede discutere del fatto che le varianti al progetto fossero di natura sostanziale, tali da richiedere dunque (art. 27, co. 8, legge 22/97; art. 208, co. 20, d.lgs. 152/06) una nuova approvazione del progetto e autorizzazione dell’impianto previa valutazione di compatibilità ambientale, secondo l’iter disciplinato dall’art. 27 della legge 22/97 all’epoca vigente; dall’altro, che, alla data di entrata in vigore della Parte quarta del d.lgs. 152/06 (il 29 aprile 2006), la procedura di impatto ambientale era ormai stata completata, con la conseguenza che l’art. 208 del d.lgs. 152/06 non poteva trovare applicazione al procedimento di causa in virtù del chiaro disposto del comma 16 di tale norma, senza che possa invocarsi in senso contrario (con interpretazione in sostanza abrogante) il successivo comma 20, che non è volto a regolare le situazioni transitorie ma opera a regime.
Non per questo, tuttavia, può accedersi alle conclusioni propugnate dal Centro ricorrente.
L’aver escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 208, infatti, non implica affatto in modo necessario ed automatico l’applicazione dell’art. 210. Quest’ultima disposizione riguarda, come si è visto, la ben diversa situazione di impianti già muniti di autorizzazione e conformi alla stessa, senza apportare alcuna deroga ai principi ora sanciti dai commi 1 e 20 dell’art. 208.
In realtà, il comma 16 dell’art. 208 (in base al quale “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale”) non fa altro che regolare l’applicabilità dello ius superveniens ai procedimenti in essere, assoggettandovi alcuni e sottraendovi altri: questi ultimi, giunti a uno stadio ormai avanzato di definizione, vengono sottratti, per espressa volontà del legislatore, al principio tempus regit actum, sollevando l’interprete dalla necessità di verificare la eventuale configurabilità di subprocedimenti già perfezionatisi; cosicché quei procedimenti, in definitiva, sono mantenuti per intero alla vecchia disciplina.
Ciò vuol dire, in conclusione, che i procedimenti di autorizzazione avviati ai sensi dell’art. 27 legge 22/97 per i quali, alla data del 29 aprile 2006, era già stata completata la procedura di valutazione di impatto ambientale restano soggetti a quella disciplina e vanno conseguentemente conclusi nella sua osservanza.
Ciò è quanto in definitiva accaduto nel caso in esame (non rilevando il richiamo formale negli atti impugnati alla disciplina sopravvenuta, quanto piuttosto la effettiva osservanza delle regole poste dalla legge applicabile), in cui correttamente si è dunque fatto luogo alla conferenza di servizi.
Ne consegue l’infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso.
3. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente sostiene che i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi non sarebbero stati titolati a rappresentare validamente le rispettive amministrazioni, siccome sprovvisti della necessaria delega o mandato.
Il motivo non è fondato.
Per quanto riguarda la seduta del 14 luglio 2006, il Centro ricorrente riporta un estratto parziale del verbale, che invece prosegue facendo espressa menzione, e dunque attestazione, dell’esistenza delle deleghe (“il Presidente prima dell’inizio dei lavori indica al Segretario di ritirare le deleghe”), una delle quali è stata anche prodotta in giudizio dall’ASL.
Per quanto riguarda la seduta del 15 gennaio 2007, vero è che il relativo verbale nulla afferma in merito alle deleghe, tuttavia l’assunto che gli intervenuti non ne fossero muniti trova smentita nelle produzioni agli atti del giudizio: infatti ognuna delle amministrazioni che avevano preso parte a tale riunione ha depositato copia della delega al suo rappresentante (la ASL al dott. Parrella; la Provincia al dott. Chiariello; il Comune di Marigliano all’ing. Ciccarelli).
4. Il quarto motivo di ricorso investe le valutazioni di segno negativo espresse dal Comune di Marigliano sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Le ragioni ostative rappresentate nel corso della conferenza di servizi dal Comune di Marigliano riguardavano la incompatibilità dell’impianto con la destinazione urbanistica dell’area, la circostanza che l’area non era servita da una rete fognaria del Comune medesimo ed infine (verbale del 15.1.2007 e allegata nota del sindaco) l’indisponibilita dell’amministrazione comunale a concedere autorizzazioni per attività produttive in zone localizzate fuori dal piano degli insediamenti produttivi in corso di realizzazione, per un milione di mq, in altra zona del territorio comunale.
Sostiene al riguardo il ricorrente che i provvedimenti di concessione in sanatoria rilasciati nel 1992 e 1996 avrebbero definitivamente impresso all’immobile la destinazione d’uso di opificio industriale per stoccaggio e trattamento rifiuti in zona agricola (irrilevante sarebbe il fatto che l’opificio non è allocato nel perimetro del realizzando P.I.P., la cui adozione non potrebbe azzerare la destinazione impressa al bene con i condoni edilizi), precludendo alla p.a. di negare il diritto di utilizzarlo conformemente alla sua destinazione edilizia; che la destinazione dell’area in questione a zona agricola non sarebbe incompatibile con l’intervento, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; nonché che l’area, confinante con la zona industriale del Comune di San Vitaliano, avrebbe da tempo assunto analoga vocazione e sarebbe di fatto configurabile come parte integrante del nucleo industriale limitrofo, dalle cui infrastrutture (impianto fognario, strade, parcheggi) sarebbe idoneamente servita. Infine, l’impianto sarebbe assistito da adeguata rete fognaria, posto che la società ricorrente sarebbe autorizzata dal Comune di San Vitaliano all’immissione degli scarichi nel collettore comprensoriale che serve l’intera area industriale limitrofa.
La censura non può essere condivisa.
Compito della conferenza di servizi è, tra l’altro, l’acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze territoriali.
Il parere negativo del Comune sulla localizzazione dell’impianto è, come si è visto, motivato essenzialmente su ragioni di ordinato assetto del territorio. La destinazione urbanistica dell’area in questione a verde agricolo e l’esistenza nel medesimo territorio comunale di altra zona finalizzata alla allocazione degli impianti produttivi concorrono ad un quadro pianificatorio coerente con l’opposizione del Comune al progetto di parte ricorrente, non conciliandosi con le previsioni di piano vigenti la collocazione dell’impianto nell’area de qua.
Il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria non vale a mutare la destinazione urbanistica dell’area, ma soltanto a rendere legittimo l’edificio (C.d.S., V, 1 ottobre 2002, n. 5117) e dunque nessun jus utendi può invocare l’odierno ricorrente, senza considerare inoltre che l’opificio in questione ha cessato la sua attività oltre un decennio addietro, il che vale a smentire anche l’ulteriore assunto secondo cui, trattandosi di un impianto preesistente, il suo esercizio non sarebbe suscettibile di localizzazione alternativa.
Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza che l’impianto sarebbe confinante con la zona industriale del Comune di San Vitaliano, poiché ciò che viene in rilievo è la compatibilità dello stesso con la programmazione urbanistica del Comune di Marigliano.
5. Il quinto motivo investe il parere igienico-sanitario dell’ASL.
Il Centro deduce il contrasto delle conclusioni dell’ASL con l’esito favorevole della procedura di VIA e col parere dell’ARPAC ed afferma che l’attività nello stesso impianto era stata già in passato assentita per il profilo igienico sanitario da parte della stessa ASL (all’epoca USL 27), irrilevante essendo la circostanza che l’impianto sia o meno qualificabile come nuovo, trattandosi di giudizio sull’attività. La valutazione dell’ASL, inoltre, sarebbe carente d’istruttoria, mancando di accertamenti sull’attività e basandosi solo su profili formali e valutazioni sottratte alla sua competenza (quali quella di compatibilità urbanistica), e comunque infondati sarebbero i rilievi mossi.
Il richiamo all’esito positivo della procedura di VIA ed al favorevole parere dell’ARPAC non soccorre, tuttavia, la tesi del ricorrente.
Sia nel sistema del d.lgs. 22/97 che del d.lgs. 152/06 l’acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali concorre con la eventuale necessità di acquisizione della valutazione di compatibilità ambientale e non esclude, per la diversità del relativo giudizio, che possa giungersi ad esiti diversi.
La necessità di acquisire e valutare “tutti” gli elementi relativi alla compatibilità ambientale esclude, inoltre, che del parere igienico-sanitario dell’ASL non debba tenersi conto quando per l’istruttoria tecnica la Regione si è avvalsa, come consente la legge, dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (le cui funzioni in materia di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali non assorbono le competenze dell’ASL in materia di prevenzione sanitaria e igiene pubblica), posto che un esaustivo giudizio di compatibilità ambientale non può prescindere dall’attenta considerazione anche di profili di tutela della salute.
Ed ancora, nessun rilievo assume il nulla osta che la USL 27 aveva rilasciato ad altra società nel lontano 1990 per l’ “esercizio degli impianti per il trattamento delle acque biologiche e tecnologiche industriali anche di tipo tossico nocivo, rispettando le norme vigenti”, tenuto conto del fatto che si trattava di valutare un diverso progetto rispetto all’impianto ormai cessato nell’anno 1995 e caratterizzato da un notevole aumento della potenzialità di trattamento dei rifiuti (v. p. 16 della relazione tecnica illustrativa del giugno 2006 consegnata alla Regione Campania).
Il parere negativo dell’ASL sulla compatibilità del progetto dal punto di vista igienico-sanitario, allegato al verbale della seduta del 14 luglio 2007 della conferenza di servizi, pone proprio in risalto la capacità dell’impianto di stoccare e trattare notevoli quantità di rifiuti come un punto critico; il giudizio negativo espresso sotto il profilo di competenza è compendiato nell’affermazione secondo cui si tratterebbe di “attività insalubre e per la sua tipologia […] fortemente inquinante e pericolosa per le colture circostanti che potrebbero risultare gravemente compromesse da eventuali fenomeni di inquinamento che si potrebbero determinare con danno alla salute pubblica”, che trova sviluppo e completamento nelle successive considerazioni critiche sulla localizzazione dell’impianto in zona a destinazione agricola.
I rilievi sull’aspetto dello smaltimento dei reflui in fognatura e la loro depurazione, sull’insufficiente indicazione delle modalità di convogliamento delle acque, sull’assenza di un sistema per l’abbattimento delle esalazioni da essiccazione dei fanghi, cui il Centro ricorrente oppone le risultanze del proprio studio di impatto ambientale presentato in sede di procedimento di V.I.A., nonché sui pericoli connessi all’aumento del traffico veicolare sono, in definitiva, affermazioni di contorno intese a rafforzare, non a determinare, un giudizio negativo espresso in termini d’incompatibilità dell’insediamento per la pericolosità intrinseca della sua collocazione.
L’obiezione di fondo dell’ASL sulla localizzazione dell’impianto in zona agricola non riguarda, come opina parte ricorrente, considerazioni di natura urbanistica estranee alla competenza dell’Azienda, ma valutazioni funzionali ad un giudizio di prevenzione sanitaria: l’ASL ponendo in luce come la collocazione dell’impianto in una zona agricola con coltivazioni ortofrutticole destinate al consumo umano determinerebbe (ad esempio, per il rischio di incidenti) un pericolo di inquinamenti della falda acquifera che, tramite le coltivazioni, finirebbero per nuocere alla salute pubblica; pericolo che, in definitiva, non è escluso neppure dalla stessa relazione geologica al progetto, la quale si conclude, come ben evidenziato dalla difesa dell’ASL, raccomandando un monitoraggio del sito e dell’integrità delle strutture al fine di evitare rischi di inquinamento delle falde superficiali dovuti a perdite di inquinanti.
Ne consegue il rigetto del motivo.
6. Con il sesto motivo parte ricorrente lamenta che il parere negativo della Provincia sarebbe frutto di un’adesione acritica ed immotivata ai pareri negativi del Comune e dell’ASL e perciò illegittimo per difetto di istruttoria e vizio di motivazione.
In punto di fatto deve rilevarsi che nella seduta del 14 luglio 2007 il rappresentante della Provincia aveva dichiarato che non era stato possibile dare una “giusta valutazione” del carteggio del Centro ricorrente, perché non prodotto in tempi utili; e sull’imputabilità allo stesso Centro dell’omesso approfondimento istruttorio insiste l’amministrazione nelle proprie difese, producendo le note con cui, da ultimo nel febbraio 2006, aveva richiesto integrazioni documentali.
Nulla di nuovo risulta, in proposito, dal verbale del 15 gennaio 2007, essendosi la Provincia, in quella sede, limitata a ribadire semplicemente il proprio parere negativo.
Parte ricorrente non ha dimostrato di aver dato positivo e tempestivo riscontro alle richieste istruttorie della Provincia e, dunque, non può dolersi ora di una supposta carenza di istruttoria, né di un difetto motivazionale che non sussiste, essendo state adeguatamente rappresentate le ragioni per cui la amministrazione provinciale si è limitata a ritenere vincolanti i pareri del Comune e dell’ASL.
A ciò va aggiunto che la natura istruttoria della conferenza di servizi di cui trattasi fa sì che l’assenza di un compiuto parere della Provincia non sarebbe comunque idonea ad inficiare la decisione conclusiva della Regione Campania, che è articolatamente motivata in relazione all’incompatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti evidenziata dal Comune e dall’ASL ed espressamente richiama la delibera di Giunta provinciale n. 173/2006 contenente direttive in materia di varianti per l’insediamento di attività produttive in contrasto con gli strumenti urbanistici, la quale ritiene ostativa ad un ordinato assetto del territorio l’allocazione di impianti in zone a destinazione agricola ed esclude, sino all’adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale, l’applicazione della procedura semplificata di variante a tali progetti.
Per tali ragioni, anche il motivo in esame non può essere accolto.
7. La fondatezza del settimo motivo, col quale il Centro di lamenta che la Regione, pur essendo tenuta ad adottare la determinazione finale in base ad una propria autonoma valutazione, avrebbe aderito acriticamente ai pareri negativi resi dagli enti interessati, è smentita dalla semplice lettura del provvedimento conclusivo impugnato, che svolge autonome considerazioni in replica alle controdeduzioni della società odierna ricorrente, evidenziando anche la non decisività del parere favorevole di V.I.A., perché non esaustivo delle condizioni di legge.
Quanto ora osservato vale, altresì, a respingere l’ottava ed ultima censura, con cui viene dedotta la violazione dell’art. 10 bis, co. 3, l. 241/90, sostenendosi infondatamente che la Regione avrebbe omesso di esplicitare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito del preavviso di rigetto.
8. Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
La novità di alcune delle questioni prospettate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.-----------------------------------------------------------------
Spese compensate.--------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 5 e 19 dicembre 2007.
 

Postato da: nunzia1978 a 12:12 | link | commenti (1)
ambiente life

mercoledì, 13 febbraio 2008
la risposta di marfella alle dichiarzioni di Greco

 “La mortalità in Campania si è ridotta “
L’Istat ha reso noti i dati di mortalità fino al 2002 e L’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania ha pubblicato la serie a partire dal 1980. Dal 1980 al 2002 il numero  di decessi è diminuito da circa 8,4 per 1000 abitanti a 8,2 decessi per mille abitati. Nello stesso  periodo, in Italia si è passati da 9,8 a 9,7 decessi  ogni 1000 abitanti.
 Per questo motivo si può affermare che la mortalità in Campania si è ridotta.
Siamo lieti di apprendere e di potere assicurare che un parametro importante quale la mortalità per tutte le cause,  legata soprattutto alla ben nota azione di contenimento della incidenza e gravità delle  patologie infettive grazie ai progressi innanzitutto della IGIENE PUBBLICA (merito importantissimo e da riconoscere) , sia in diminuzione .
E’ assunzione importante ma abbastanza ovvia come quella che i rifiuti urbani correttamente sversati in discariche controllate non sono cancerogeni!
Le domande cui vorremmo tutti risposta invece sono:
1) quale è la incidenza e non la mortalità per patologie oncologiche ed anche endocrine POPs correlabili (endometriosi, tiroiditi, diabete tipo II, ecc) per le sole province di Napoli e Caserta, oggetto di un autentico bombardamento di milioni di tonnellate di rifiuti tossici industriali negli ultimi venti anni circa,  e quale è la tendenza per i prossimi?
2) All’interno della città di Napoli, si può identificare una diversa incidenza di patologie oncologiche ed endocrine POPs correlabili (endometriosi, diabete, infertilità, tiroiditi, ecc) “scorporando” i dati tra i diversi quartieri di Napoli (esempio : incidenza tumori e differenza tra Posillipo e Pianura?)
3)  L’eccesso di mortalità per tumore che si registra nelle province di Napoli e Caserta è parallelo ad un eventuale aumento di incidenza e potrebbe essere in relazione alla presenza di discariche legali e illegali di rifiuti tossici industriali, cosa che lascia immaginare pericolose fluttuazioni in aumento della spesa sanitaria regionale vista la maggiore densità di popolazione di queste province e differente peso della cosiddetta “pressione oncologica ambientale”, visto che la diffusione della epatite C e B per esempio è oggi sotto controllo? Questa domanda era alla base del cosiddetto “studio osservazionale ecologico”, cosiddetto “Studio Bertolaso”, purtroppo oggi oggetto di numerose critiche da parte degli stessi Autori.
... Siamo certi che la incidenza di cancro del colon retto nelle province di Napoli e Caserta sia in diminuzione e non in aumento?
I dati diffusi recentemente dal registro tumori della ASL NA 4, in termini di incidenza anche del solo cancro del colon retto, non sembrano essere indirizzati nel senso di una diminuzione ma di un significativo incremento.
(domani secondo pezzo)

Postato da: nunzia1978 a 19:12 | link | commenti

martedì, 12 febbraio 2008
indagini di stamane al depuratore

stamattina abbiamo accompagnato l'istituto di vulcanologia di roma a fare i rileivi geo magnetici nei pressi del depuratore di marigliano.
le analisi sono state richieste dal commissario per l'emergenza rifiuti.
il comandante dei vigili li ha accompagnati alle spalle del depuratore, lungo l'argine del lagno maestro.
una zona che qualche anno fa è stata interessata da scarichi di rifiuti, probabilmente scorie di fonderie.
sono stati effettuati i rilievi e domani si avranno i risultati.
dopo abbiamo insistito affinchè il maggiore romano che accompagnava il prof. marchetti visitasse gli argini del lagno al fianco dell'alenia.... sono rimasti interdetti dall'apocalittica situazione trovata.
il prof. marchetti ha dichiarato che era inutile procedere con i rilievi visto che i rifiuti erano bene visibili in superfice.
nel pomeriggio ho sentito esponenti del commissariato, domani ci comunicheranno i risultati delle indagini effettuate oggi,
ho provato a chiedere il perchè di tali analisi; la risposta è stata che hanno tenuto fede alle promesse fatte al tavolo in prefettura con il sindaco e le associazioni. (seppure in ritado)
ho insistito affinchè si dicesse qualcosa nel caso in cui le indagini manifestasero un forte inquinamento dell'area.
non ho ricevuto rassicurazioni.
la difficoltà più grande in questo momento è che riusciamo a parlare a telefono sempre con lo stesso generale, mentre sul sito vengono inviate continuamente responsabili diversi. questo ovviamente rende i nostri lavori più difficili...
il presidio continua, e per fortuna una parte del popolo continua la resistenza

Postato da: nunzia1978 a 21:44 | link | commenti (1)

sotterrato un camion a marigliano

nel comune di marigliano in località Verduzzio a Miuli è stato trovato una intera cisterna di camion sotterrato a 30 m di profondità, le indagini sono state condotte dalla procura di Nola.
adesso si resta in attesa per accertare la tossicità del contenuto della cisterna.
fonte www.marigliano.biz

Postato da: nunzia1978 a 18:13 | link | commenti (1)

lunedì, 11 febbraio 2008
a marigliano continua

il presidio continua, le persone di marigliano e polvica, dopo aver bloccato il mercato stamane, hanno ripreso il  presidio.
sembrava chiusa la protesta, invece domani nuovi rilievi richiesti dal commissariato. dentro e fuori dal depuratore.
perchè?
appuntamento al presidio in mattinata

Postato da: nunzia1978 a 22:44 | link | commenti

stasera riunione al presidio

sevono i proprietari terrieri che hanno il fondo nei pressi del depuratore di marigliano.
stasera ore 8 riunione al presidio

Postato da: nunzia1978 a 16:48 | link | commenti (2)

vicini al depuratore

cerco proprietari di fondi o attività nei pressi del depuratore di marigliano

Postato da: nunzia1978 a 07:27 | link | commenti

sabato, 09 febbraio 2008
domani assise a marigliano

Domenica 10 febbraio 2008, alle ore 10.30, avrà luogo
l'Assise della   Città di Napoli e del Mezzogiorno
d'Italia
straordinariamente nel   Comune di Marigliano, in
collaborazione con le Assise della Città di   Marigliano,
presso l’ex Chalet delle Magnolie, all’interno della
Villa
Comunale in corso Umberto I, con il seguente tema all'ordine
  del giorno: “Da Pianura a Marigliano, l’assurdità
dell’emergenza”. Interverranno: prof. Giuseppe Comella,
primario di oncologia presso   l’Istituto dei tumori di
Napoli G. Pascale, prof. Franco Ortolani,   ordinario di
geologia e direttore del dipartimento pianificazione del
territorio alla Federico II di Napoli, prof. Nicola Capone,
segretario generale dell’Assise della Città di Napoli e
del
Mezzogiorno d'Italia.
Interverrà inoltre il sindaco di Marigliano, Ing. Felice
Esposito   Corcione.

Postato da: nunzia1978 a 13:57 | link | commenti

venerdì, 08 febbraio 2008
avv. biamonte grazie di cuore

corre l'obbligo di ringraziare l'avvocato che ha permesso la vittoria al tar contro la richiesta di apertura del centro ambiente life, si tratta dell'avv. Alessandro Biamonte, giovane avvocato napoletano che ha collaborato con il comitato in modo del tutto gratuito.
è grazie a persone come lui che il comitato riesce ad ottenere risultati positivi.
grazie di cuore alessandro.

Postato da: nunzia1978 a 15:53 | link | commenti

giovedì, 07 febbraio 2008
in merito agli attacchi alla politica

diversamente da quanto si può pensare avendo un blog, non seguo con costanza ciò che viene scritto e commentato tramite internet, per questo spesso rischio di non essere aggiornata su ciò che accade a marigliano e dintorni.
negli ultimi giorni ci sono attacchi alla politica anche da parte del comitato di protesta contro la discarica,
premesso che tale comitato è distinto dal comitato per la tutela del diritto alla salute, che rappresento, volevo evidenziare il fatto che gli attacchi frontali evidenziati in questi giorni, sono stati, a mio avviso, inadeguati e ingiustificati.

amo poter dire le cose con precisione, facendo nomi, cognomi e denunciando fatti concreti e dimostrabili.
odio, di contro, sparare a zero sulla classe politica solo perchè è facile farlo in un momento di grande confusione.

a marigliano non abbiamo esponenti di spicco della classe politica, tranne che per fatti di colore (vedi gli sputi) o per fatti di camorra (vedi i le indagini per concorso esterno in associazione mafiosa).

non potendo aggiungere altro sulla classe politca, poichè si sta indagando o perchè non c'è nulla da dire,  preferisco tacere piuttosto che alimentare polemiche sterili, inutili e gratuite.

credo che la storia darà ragione a quanti onestamente combattono per il territorio, evitando speculazioni di ogni tipo; non spetta a me giudicare.

in questo marasma mi sento comunque disorientata, confusa.
non sono più iscritta ad un partito da qualche anno, non credo nell'esistenza di Dio, insomma non ho fedi così troppo spesso ho dubbi.



Postato da: nunzia1978 a 19:40 | link | commenti

cosa significa ambiente life

da circa un anno stiamo combattendo per capire se la società centro ambiente napoli con sede legale via partenope napoli può aprire un sito di stoccaggio per rifiuti liquidi anche pericolosi.
la società ha prodotto ua valutazione di impatto ambientale per richiedere l'apertura di uno stabilimento per lo stoccaggio di rifiuti nel comune di marigliano in via ponte delle tavole. la zona risulta essere  agricola, e pertanto l'impianto non è compatibile con il prg vigente.
come comitato per la tutela del diritto alla salute abbiamo preso parte a due conferenze dei servizi in regione campania, dove asl, comune e provincia hanno dato parere negativo.
l'arpac ha fatto alcune prescrizioni per l'impianto, la regione aveva valutato positivamente la valutazione di impatto ambientale.
le conferenze dei servizi avevano dato entrambe un parere negativo.
la ditta aveva fatto ricorso al tar, a dicembre si è discusso il procedimento nel merito e ieri è stata pubblicata la sentenza...
AMBIENTE LIFE NON APRE

Postato da: nunzia1978 a 14:57 | link | commenti (1)
marigliano, ambiente life

mercoledì, 06 febbraio 2008
è fatta!!!!!!!

E' stato respinto il ricorso Ambiente Life. La sentenza è uscita oggi 6 febbraio. E' la n. 566/2008.

Postato da: nunzia1978 a 15:58 | link | commenti (3)

accorrete al presidio

a marigliano sono ripresi i lavori all'interno del sito,
senza rispettare gli accordi presi con il sindaco e gli onorevoli.
abbiamo bisogno di persone al presidio per fare pressioni e capire cosa sta accadendo.
accorrete e passate parola
nunzia

Postato da: nunzia1978 a 12:01 | link | commenti

ampliamento attività insalubre

intanto ieri mattino il comitato per la tutea del diritto alla salute ha preso parte ad una  conerenza dei servizi per evitare che una attività insalubre in via ponte delle tavole potesse avere l'ampliamento...
in realtà abbiamo solo presenziato senza poter intervenire, ma abbiamo ottenuto che si rimandasse la seduta alo 28 febbraio

Postato da: nunzia1978 a 08:52 | link | commenti
insalubre